Con la circolare INPS 7 giugno 2019, n. 85 l’Istituto fornisce chiarimenti sui requisiti, sugli importi e sulle modalità di accesso all’assegno di natalità, anche detto “Bonus Bebè”, per il 2019.
Il beneficio, assegnato per un periodo di tre anni a favore dei nati o dei minori adottati nel triennio 2015-2017, è stato in seguito riconosciuto soltanto per la durata di un anno anche per i nati o adottati nel 2018.
È stato quindi esteso anche ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel nucleo familiare.
Per la sua applicazione è stato previsto anche un aumento dell’importo del 20% in caso di figlio nato o adottato nel 2019 successivo al primo e sono stati fissati i limiti di spesa, a 204 milioni di euro per il 2019 e a 240 milioni per il 2020. L’importo maggiorato del 20% si applica anche ai parti gemellari.
La domanda deve essere trasmessa in via telematica, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo.
Il Bonus Bebè spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia residente in Italia e in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro.
L’importo del Bonus Bebè dipende dal valore dell’ ISEE minorenni. Nel caso in cui non sia superiore a 25.000 euro annui, ammonta a 80 euro al mese per un massimo di 12 mesi (960 euro annui); con la maggiorazione, 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro annui).
Nel caso in cui, invece, il valore non sia superiore a 7.000 euro annui, ammonta a 160 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.920 euro annui); con la maggiorazione, 192 euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).